La normativa che disciplina il contratto di locazione commerciale prevede per entrambe le parti la possibilità di recedere dal contratto, seppur con modalità e presupposti differenti.
Per quanto riguarda il conduttore, il suo recesso è legato in parte a quanto previsto dal contratto. Le parti, infatti, possono includere nell’accordo la possibilità per il conduttore di recedere dal contratto in qualunque momento, dando un preavviso di almeno sei mesi al locatore. Qualora il contratto non contempli la possibilità per il conduttore di recedere in qualunque momento, quest’ultimo può ugualmente farlo, sempre con un preavviso di almeno sei mesi, ma solo in presenza di gravi motivi, intendendosi per tali degli eventi che impediscono al locatore di continuare il rapporto costituitosi per gravi avvenimenti estrani alla sua volontà.
Per quanto riguarda il locatore, invece, le modalità di recesso sono decisamente più rigide. La durata del contratto di locazione commerciale, ricordiamo, è di 6+6, fatta eccezione per le locazioni alberghiere per le quali è prevista una durata di 9+9. Ebbene, la normativa prevede la possibilità per il conduttore di recedere dal contratto alla prima naturale scadenza, quindi al termine dei primi sei anni, o dei primi nove anni per le attività alberghiere, per alcuni motivi tassativamente previsti, ovvero: qualora intenda adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; qualora intenda adibire l’immobile all’esercizio di un’attività in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; qualora intenda demolire l’immobile per ricostruirlo, procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro. In tal caso il locatore deve inviare la disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 12 mesi, o 18 per le attività alberghiere. Riguardo alla durata, è prevista la possibilità di stipulare un contratto di locazione commerciale per un termine inferiore a quello sopra indicato, concordato liberamente dalle parti, qualora l’attività commerciale, industriale o artigianale destinata ad essere svolta all’interno dell’immobile locato abbia natura transitoria. Anche per il contratto di locazione commerciale resta valido il limite massimo di 30 per la durata complessiva della validità del contratto, fermo restando la possibilità di rinnovo al termine di tale periodo.
Qualora il recesso venga effettuato dal locatore, il conduttore ha diritto ha ricevere un’indennità per la perdita dell’avviamento consistente nel pagamento di una somma uguale a diciotto mensilità, oppure di ventuno mesi quando l’attività commerciale riguarda alberghi e strutture del settore turistico. Il pagamento di tale indennità è condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato. La normativa vigente, inoltre, prevede che in caso di disdetta ad opera del locatore, al conduttore, oltre all’indennità per la perdita dell’avviamento, sia dovuta anche un ulteriore indennità, del medesimo importo, qualora l’immobile venga adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.
La normativa che disciplina il contratto di locazione commerciale, e pertanto anche le modalità di disdetta delle parti per questa particolare tipologia di contratto, è la legge 392/1978. Essa, ricordiamo, si applica a tutti gli immobili oggetto di locazione per lo svolgimento di attività industriali, attività commerciali, attività artigianali e attività professionali in generale riguardanti il settore turistico, culturale, religioso, assistenziale, ricreativo e sindacale.