Il modello F23 è utile per il versamento di varie imposte, oltre che di sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative. In relazione ad un contratto di locazione, il modello F23 deve essere utilizzato per la registrazione del contratto stesso, nonché per il rinnovo e per la cessazione.
Al riguardo, al momento della compilazione del modulo occorre prestare particolare attenzione alla compilazione di alcuni campi. Tra questi il campo 9, dove in caso di prima registrazione di un contratto di affitto occorre indicare la sigla “RP”, che sta appunto ad indicare la registrazione di un atto pubblico. Sempre se si tratta di contratti di locazione, il campo 10 deve essere compilato per gli anni successivi al primo, in quanto riservato all’indicazione degli estremi dell’atto stesso.
Il campo 11 è invece destinato all’indicazione del codice tributo, che varia a seconda dell’operazione che si compie. In particolare, occorre inserire il codice tributo:
– 108T se si deve versare l’imposta di registro per affitto fondi rustici;
– 109T per il pagamento dell’imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce;
– la sigla 110T per il pagamento dell’imposta di registro per le cessioni di contratti di locazione;
– la sigla 115T per il pagamento dell’imposta di registro per contratti di locazione – prima annualità;
– 112T per il pagamento dell’imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive alla prima;
– 107T per il pagamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati – intero periodo;
– 114T per il pagamento dell’imposta di registro per proroghe di contratti di locazione;
– 113T per il pagamento dell’imposta di registro per risoluzioni di contratti di locazione;
– 104T per il pagamento dell’imposta di registro per il trasferimento di fabbricati e relativi contratti preliminari;
– 105T per il pagamento dell’imposta di registro per il trasferimento di terreni e relativi contratti preliminari.
AGGIORNAMENTO
A partire dal 1 febbraio 2014 il modello F23 utilizzato per il pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e di altri tributi è stato sostituito dal modello F24 Elide (ovvero il modello F24 elementi identificativi). I due modelli conviveranno fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1 gennaio 2015, infatti, il più giovane andrà a rimpiazzare definitivamente il suo predecessore, dunque il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo potrà essere effettuato solo utilizzando il modello F24. Il modello F24 Elementi Identificativi, contrariamente al modello F24 tradizionale che si utilizza per il pagamento di altre tipologie di tributi (ad esempio quelli derivanti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) non prevede la possibilità di compensazione, in altre parole quanto dovuto non potrà essere compensato con altri eventuali crediti esistenti.
Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, oppure presso gli sportelli bancari, gli sportelli postali o gli sportelli di Equitalia. E’ inoltre possibile effettuare il pagamento dei tributi dovuti attraverso il modello F24 tramite un intermediario autorizzato (professionisti, centri di assistenza fiscale, ecc.).
Insieme al modello, cambiano anche i codici da utilizzare, ovvero:
– 1500 prima registrazione
– 1501 annualità successive
– 1502 cessioni del contratto
– 1503 risoluzioni del contratto
– 1504 proroghe del contratto
– 1505 imposta di bollo
– 1506 tributi speciali e compensi
– 1507 sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
– 1508 interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
– 1509 sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento
– 1510 interessi per tardivo versamento