Il locatore, ovvero colui che concede in affitto un immobile, può recedere dal contratto in qualunque momento, fermo restando un preavviso di almeno sei mesi e sempre che tale possibilità venga contemplata dal contratto di affitto. In caso contrario, la normativa prevede che il locatore possa recedere dal contratto al momento della prima scadenza, quindi ad esempio in caso di contratto avente una durata 4+4 al termine dei primi quattro anni, sempre dando un preavviso di almeno sei mesi al conduttore.
Il mancato rinnovo, tuttavia, deve essere motivato, in quanto è consentito solo in determinati casi, diversi a seconda che l’immobile locato sia ad uso abitativo o meno. In particolare, il locatore può recedere dal contratto al termine della prima scadenza nei seguenti casi: qualora intenda adibire l’immobile locato ad abitazione propria, del coniuge o di parenti entro il secondo grado in linea retta; qualora intenda adibire l’immobile locato all’esercizio da parte sua o da parte del coniuge o di parenti entro il secondo grado in linea retta, di un’attività industriale, commerciale, artigianale o di interesse turistico; qualora intenda demolire l’immobile per ricostruirlo oppure qualora intenda ristrutturarlo completamente per sua scelta o per rendere i locali adibiti alla vendita conformi alle previsioni di legge; se il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha altre proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione (in tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione). Inoltre, costituisce motivo di risoluzione del contratto, il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla scadenza indicata dal contratto oppure il mancato pagamento degli oneri accessori, qualora l’importo non versato non sia inferiore a due mensilità. Il mancato pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori nei modi e nei tempi sopra descritti, secondo quanto stabilito dall’art. 1455 del codice civile, permette al locatore di avviare anche un’azione legale finalizzata allo sfratto dell’inquilino moroso.
In ogni caso, come già anticipato sopra, il locatore deve comunicare l’intenzione di recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi.
Di seguito un esempio di lettera di disdetta da inviare al conduttore attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nome e cognome del conduttore
Via/Piazza
Cap Città
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: disdetta contratto di locazione
Il/La sottoscritto/a ………………………. nato/a a ………………………. il ………………………. e residente a ………………………. in via ………………………. recapito telefonico ………………………. con la presente intende comunicare la volontà di recedere da contratto di affitto siglato in data ………………………. relativo all’immobile di sua proprietà sito a ………………………. in via ………………………., a fronte della necessità di ottenere la disponibilità dell’immobile per destinarlo …………………………………………………
Con la presente le comunica pertanto volontà a non voler procedere al rinnovo della locazione oltre la prima scadenza contrattuale del ……., per il motivo sopra specificato. La cauzione le sarà restituita all’esito della verifica sullo stato dei luoghi.
Cordiali saluti
Luogo e data
Firma
Ricordiamo che se la disdetta del contratto ad opera del locatore riguarda un immobile in cui viene esercitata un’attività a contatto con il pubblico, questi deve corrispondere al conduttore l’indennità per la perdita dell’avviamento, pari a 18 mensilità, o a 21 se si tratta di attività alberghiere.