In sede di dichiarazione dei redditi, sia effettuata tramite il modello 730 che con il modello Unico, è possibile portare in detrazione le spese per l’affitto, in misura variabile e a seconda dei casi (tipologia di contratto e finalità dello stesso), andando così ad abbassare il reddito imponibile ai fini Irpef.
In particolare, per coloro che affittano casa senza alcuna particolarità, è possibile portare in detrazione le spese di affitto per una somma pari a 300 euro, ma solo nel caso in cui il reddito imponibile sia al di sotto dei 15.493 euro; la somma da portare in detrazione scende a 150 euro per redditi imponibili compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, mentre non sono previste detrazioni per redditi imponibili superiori. Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, la detrazione spettante sale a 991,60 euro per i primi tre anni, sempre se il reddito complessivo risulti essere inferiore a 15.493,71 euro e a condizione che la casa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati.
Particolari detrazioni sono riservate a coloro che hanno stipulato un contratto di affitto per motivi di lavoro, sempre che il nuovo Comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della regione di provenienza. In tal caso, in particolare, per i primi tre anni si ha diritto ad una detrazione d’imposta pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo annuo risulta essere inferiore a 15.493,71 euro, oppure a 495,80 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
E’ inoltre possibile portare in detrazione il canone di affitto pagato da studenti universitari iscritti presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza e da questo distante almeno 100 chilometri e ubicato in una provincia diversa. In tal caso la detrazione d’imposta è del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Infine, gli intestatari di contratti di locazione a canone convenzionato, ossia stipulati sulla base di accordi intercorsi tra le associazioni locali dei proprietari e quelle degli inquilini, hanno diritto ad una detrazione d’imposta pari a 495,80 euro se hanno un reddito complessivo annuo inferiore a 15.493,71 euro, o pari a 247,90 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
A partire dal 2015, inoltre, vi sono importanti novità in tema di detrazione del canone di affitto in sede di dichiarazione del redditi. In particolare, l’articolo 7 del D.L. 47 del 2014 ha introdotto due nuove detrazioni fiscali per tutti coloro che si trovano a pagare un canone di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale. Anche in tal caso, tuttavia, occorre far riferimento alla situazione reddituale. In particolare, qualora il reddito delle persone che pagano canoni di locazione per la propria abitazione non sia superiore ai 15.493,71 euro, la detrazione è pari a 900,00 euro. Se invece il reddito del locatario sia compreso tra 15.493,71 e 30.987,41, la detrazione spettante scende a 400 euro.
L’altra detrazione riguarda invece i terreni agricoli, in particolare è stato introdotto un bonus Irpef dell’ammontare di 80 euro per ettaro, per un limite massimo di 1200 euro, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che hanno un’età inferiore ai 35 anni.