Registrazione del contratto di affitto

La normativa vigente prevede l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di tutti i contratti di affitto aventi una durata superiore ai 30 giorni. Possono provvedere alla registrazione sia il locatore che il conduttore, il termine per farlo è trenta giorni dalla decorrenza del contratto stesso.

Le modalità di registrazione del contratto di affitto sono fondamentalmente due. La prima è la cosiddetta modalità cartacea, in poche parole ci si reca presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con due copie del contratto firmato, la ricevuta del pagamento delle imposte dovute e le marche da bollo. Una delle due copie verrà restituita dall’ufficio dopo avervi annotato gli estremi della registrazione. L’alternativa è la modalità telematica, ossia la registrazione del contratto di affitto via web attraverso i servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate, ovvero: Iris web, destinato a persone fisiche che concedono in locazione un immobile abitativo con non più di tre pertinenze; Locazioni web, destinato a qualsiasi utente; Siria, per chi ha esercitato l’opzione della cedolare secca. La registrazione del contratto di affitto per via telematica è obbligatoria per chi possiede almeno 10 immobili e per gli agenti immobiliari. E’ inoltre prevista anche la possibilità di provvedere alla registrazione del contratto di affitto servendosi di un intermediario abilitato, quindi professionisti del settore, associazioni di categoria o centri di assistenza fiscale, oppure tramite un soggetto delegato, che risulti in possesso di una sufficiente capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa. In quest’ultimo caso, la delega deve necessariamente essere conferita compilando l’apposita sezione del modulo di richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel.

Utilizzando la modalità telematica le imposte di registro e di bollo, se dovute, verranno addebitate sul conto corrente del richiedente, che dovrà quindi inserire le relative coordinate bancarie. In tal caso verranno addebitati sul conto corrente o bancario anche i versamenti relativi alle annualità successive alla prima, alle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni, sempre effettuate mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, invece, si sceglie di registrare il contratto attraverso la modalità cartacea, l’imposta di registro dovrà essere versata presso uffici postali o sportelli bancari utilizzando il modello F24 Elementi identificativi  e indicando i dati del contribuente, l’importo, il codice dell’ufficio presso il quale si effettua la registrazione e il codice tributo. In alternativa, è prevista la possibilità di chiedere all’ufficio l’addebito dell’importo dovuto sul proprio conto corrente, compilando l’apposito modello di richiesta di addebito su conto corrente. In questo stesso modo è possibile assolvere il pagamento sia dell’imposta di registro che dell’imposta di bollo, tuttavia quest’ultima può essere versata anche utilizzando i contrassegni telematici (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di stipula.

L’imposta di registro da versare varia, oltre che in base al canone concordato, anche a seconda della tipologia di fabbricato: il 2% se è ad uso abitativo; l’1% in caso di fabbricati strumentali per natura; lo 0,5% in caso di fondi rustici. In tutti gli altri casi si applica un’imposta di registro pari al 2%. Se il locatore di un immobile ad uso abitativo è un’impresa, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168,00 euro.

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