La Legge di Stabilità 2014 racchiudeva una serie di misure volte a contrastare l’evasione fiscale. Tra queste figurava, all’articolo 1 comma 50, l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2014 di corrispondere il canone di affitto tramite bonifico bancario o postale oppure attraverso un assegno. In altre parole, a partire dall’inizio del 2014 vigeva il divieto di pagare l’affitto in contanti, a prescindere dalla somma pattuita, quindi anche se l’ammontare da pagare risultava inferiore ai 1.000 euro.
Ebbene, dopo solo pochissime settimane il Tesoro ha deciso di fare marcia indietro e di tornare a consentire il pagamento dell’affitto in contanti qualora il canone di locazione sia inferiore a 1.000 euro, andando al contempo a sanare anche la situazione di quei proprietari di immobili che a partire dal primo gennaio 2014 e fino all’intervenuto cambiamento della normativa hanno ricevuto il pagamento di affitti in contanti per un importo non superiore ai 999,99 euro.
La misura contenuta nella Legge di Stabilità 2014 si applicava anche nel caso degli affitti stagionali, quindi anche nel caso dell’affitto di abitazioni turistiche e di affitto di case agli studenti, forse la tipologia di affitto per la quale si ricorre più frequentemente all’affitto in nero, proprio perché si tratta di soggiorni temporanei che non comportano il trasferimento della residenza e, nella maggior parte dei casi, l’intestazione delle utenze domestiche. Per contro, erano esclusi dal divieto, e quindi anche dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità permaneva la possibilità di pagare il canone di affitto in contanti, gli affitti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli affitti di immobili per uso commerciale e quelli riguardanti box, cantine e posti auto. La mancata osservazione del divieto comportava l’applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alla somma pattuita, in particolare dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. Con il dietrofront del Tesoro, invece, le sanzioni si applicano solo ai termini della norma antiriciclaggio, quindi in caso di pagamento in contanti di canoni di locazione di importo superiore ai 999,99 euro e vanno sempre dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro.
La scopo della misura era quello di far emergere buona parte degli affitti in nero che, secondo le stime, sottraggono ogni anno all’economia del Paese circa 150 miliardi di euro. A tal fine, pur ripristinando il divieto di pagare il canone di locazione in contanti solo se la somma è pari o supera i 1.000 euro, il Tesoro ha ribadito che qualora il pagamento di somme inferiori ai 1.000 euro avvenga in contanti è sempre necessario un documento che fornisca traccia di tale pagamento, ovvero la classica ricevuta che il proprietario è obbligato a rilasciare all’inquilino qualora il pagamento avvenga in contanti.
Sempre al fine di contrastare gli affitti in nero, la normativa ha attribuito un nuovo potere ai Comuni, a cui è riconosciuta la possibilità di monitorare gli affitti, con l’obiettivo di scovare quelli in nero, consultando i registri di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni, che contengono i nomi degli inquilini degli edifici condominiali. L’aggiornamento di tali registri è garantito dalla norma che prevede l’obbligo per i proprietari delle abitazioni concesse in affitto di comunicare all’amministratore, entro un termine massimo di 60 giorni, ogni variazione riguardante il cambio degli inquilini.