Un contratto di locazione per immobili destinati a qualsiasi uso ha una durata ben definita al termine della quale le parti, ovvero il locatore e l’affittuario, possono decidere di rinnovare il contratto stesso. Tuttavia, per come sono stati strutturati i contratti attualmente in vigore, c’è anche la possibilità di terminare anzi tempo il rapporto, ovviamente seguendo una determinata procedura.
Le modalità di disdetta del contratto di locazione variano a seconda del tipo di contratto che è stato stipulato. Il contratto di locazione per uso abitativo, ad esempio, può essere di due tipologie, ossia a canone libero con una durata di quattro anni più altri quattro con tacito rinnovo automatico oppure a canone concordato per una durata di tre anni più due anni con tacito rinnovo. L’estinzione naturale, dunque, è di otto anni per il primo contratto e di cinque anni per il secondo tipo di contratto. Questo succede a patto che sia il proprietario dell’immobile e sia l’inquilino siano d’accordo nel proseguire con l’accordo. Nella circostanza in cui uno dei due non abbia tale intenzione, allora il contratto può essere sciolto prima della naturale scadenza.
In particolare, il conduttore ha la possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualunque motivo, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione al locatore almeno sei mesi prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il conduttore è obbligato a corrispondere al locatore il canone di locazione fino all’effettivo rilascio dell’immobile e a tal fine non può essere utilizzata la cauzione versata al momento della stipula del contratto, che verrà restituita solo al momento dell’effettiva risoluzione del contratto, ovvero nel momento in cui il conduttore riconsegnerà l’immobile al locatore. In caso di risoluzione anticipata, inoltre, occorre versare all’Agenzia delle Entrate una tassa pari a 67 euro.
Per quanto riguarda il recesso del locatore, invece, questo è consentito solo al termine della prima scadenza del contratto, quindi ad esempio nel caso di un contratto 4+4 il recesso può essere esercitato al termine dei primi quattro anni. Esistono però delle eccezioni. In particolare, è consentito al locatore di recedere prima della scadenza del contratto qualora questi abbia assoluto bisogno dell’abitazione per se stesso o per un proprio familiare; qualora abbia la necessità dell’immobile per avviare un’attività lavorativa per se stesso o per un proprio familiare; qualora l’immobile deve essere venduto a terzi; se l’abitazione deve essere sottoposta ad un’opera di ristrutturazione necessaria. Anche qualora il recesso avvenga per volontà del locatore, al termine della prima scadenza o anche prima per una delle ragioni sopra esposte, occorre avvisare l’altra parte dell’intenzione di recedere dal contratto tramite lettera inviata attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.
La lettera di disdetta del contratto di affitto deve contenere i dati anagrafici del conduttore, i dati del locatore, deve indicare chiaramente la volontà di recedere dal contratto, i motivi di tale recesso anticipato e deve indicare con precisione le tempistiche di rilascio dell’immobile, fermo restando l’obbligo di preavviso di almeno sei mesi, o altro termine di preavviso eventualmente concordato dalle parti al momento della stipula del contratto stesso. Il preavviso non è necessario qualora il recesso avvenga per gravi motivi.