La locazione di un immobile implica, oltre che la stipula di un apposito contratto tra le parti, anche la https://www.contrattoaffitto.com/non-riesco-a-conoscere-una-ragazza e il pagamento delle tasse ad esso conesse.
Anzitutto, al momento della registrazione del contratto di affitto, occorre versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Per quanto riguarda l’imposta di registro, per la locazione degli immobili ad uso abitativo occorre versare un importo pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero di anni contemplati dal contratto di affitto. Nel caso in cui si tratti di un contratto di locazione a canone concordato, avente ad oggetto immobili ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è ridotta del 30%.
In ogni caso, l’imposta di registro per il primo anno di locazione non può essere inferiore a 67 euro. Inoltre, se il locatore è un’impresa e dunque applica l’Iva sulla locazione, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168,00 euro; in caso di fabbricati strumentali per natura, come ad esempio un edificio industriale o uno studio professionale, l’imposta è dell’1%; per gli altri fabbricati è del 2%; per i fondi rustici è dello 0,5%.
Riguardo al pagamento di tale imposta, sono obbligati in solido locatore e conduttore, pertanto generalmente la somma da versare viene divisa tra le parti. L’imposta di registro, inoltre, può essere versata in un’unica soluzione al momento della registrazione del contratto di affitto oppure può essere versata annualmente. Riguardo alle modalità di versamento, se la registrazione del contratto di affitto viene effettuata per via telematica, il pagamento avverrà tramite addebito su conto corrente. Allo stesso modo saranno pagate anche le successive eventuali rate dell’imposta di registro. Nel caso in cui, invece, la registrazione avvenga presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, compilando il https://www.contrattoaffitto.com/donna-matura-cerca-uomo-udine, l’imposta andrà pagata tramite modello F24 elementi identificativi. Al riguardo ricordiamo che sono obbligati alla registrazione del contratto di affitto attraverso la modalità telematica le agenzie immobiliari e i proprietari di almeno dieci immobili.
Sulla somma versata dall’inquilino a titolo di deposito cauzionale non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato non dall’inquilino ma da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Altra tassa da pagare per la stipula di un contratto di locazione è l’imposta di bollo. E’ pari a 16 euro ogni quattro facciate scritte del contratto e si applica su ogni copia che viene registrata.
L’imposta di registro e l’imposta di bollo, ricordiamo, vanno sempre versate, fatta eccezione per il caso in cui il proprietario dell’immobile abbia optato per il regime della firenzebakecaincontrii, che ricordiamo è un’imposta sostitutiva che si calcola applicando un’aliquota pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Essa va a sostituire, oltre all’imposta di registro e di bollo, anche l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dell’immobile decida di optare per la cedolare secca non al momento della stipula del contratto ma in un momento successivo alla sua registrazione, l’imposta di bollo e l’imposta di registro sono comunque dovute e pertanto non si ha diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo in sede di registrazione.