La legge dello Stato italiano che regolamenta l’atto di affitto di un terreno agricolo è la 203/1982. Nella legge menzionata si legge che i contratti che vengono stipulati tra un proprietario terriero e un coltivatore diretto singolo o consorziato hanno un valore temporale minimo di 15 anni, ovvero tale contratto una volta stipulato avrà valore quindicinale o maggiore. La stessa durata contrattuale è prevista anche nel caso in cui il terreno agricolo venga affittato ad un conduttore non coltivatore diretto. La durata contrattuale è invece ridotta a sei anni per i contratti di affitto cosiddetti “particellari”, ovvero aventi ad oggetto una particolare tipologia di terreni agricoli considerati poco rilevanti sia dal punto di vista della produttività che dal punto di vista delle dimensioni. Lo scopo del legislatore, in entrambi i casi, è quello di far si che i contratti di affitto di terreni agricoli abbiano una durata tale da permettere una concreta e razionale utilizzazione del fondo, nonché sufficiente per l’organizzazione e la stabilità di un’impresa.
La stipula del contratto deve avvenire dinnanzi un pubblico ufficiale, un notaio, perché così stabilisce la norma che regolamenta gli affitti che superano la durata di anni nove; tali tipi di contratti sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro ed alla registrazione entro trenta giorni dalla stipula del contratto stesso.
L’imposta può essere pagata sia in banca che presso gli uffici delle Poste italiane servendosi del modulo denominato F24 Elementi identificativi. L’imposta di registro per i terreni agricoli risulta essere pari allo 0,50% dell’importo dell’affitto annuo di locazione stabilito nel contratto. La tassa andrà pagata non solo alla stipula del contratto ma per ogni anno dell’affitto previsto, nei primi 30 giorni dell’anno. Per ovviare a tale incombenza impositiva sarà possibile pagare in un unica tranche l’intero ammontare calcolato secondo gli anni del contratto. Se dovesse accadere la fattispecie del recesso dal contratto di affitto di terreno agricolo si può richiedere il rimborso della tassa pagata anticipatamente all’erario. L’obbligo del pagamento dell’imposta ricade su entrambi i contraenti, solitamente il locatore provvede a pagare personalmente la quota per poi in seguito addebitare al conduttore la metà di quanto corrisposto all’Agenzia delle Entrate.
Una volta pagata l’imposta di registro bisognerà effettuare la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate del territorio interessato e bisognerà congiuntamente consegnare il contratto firmato e in numero superiore alle due copie. Per ogni quattro facciate sarà necessario apporre sul contratto stesso una marca da bollo del valore di 14,62 euro. L’originale del contratto sarà restituito con apposti i termini della registrazione e solo a quel punto il contratto di affitto di terreno agricolo avrà assunto tutti i caratteri previsti dalla legge italiana producendone tutti gli effetti per le parti interessate.
Oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contratto di affitto avente ad oggetto un terreno agricolo può essere registrato anche online, direttamente dai contraenti oppure da un intermediario autorizzato o da un soggetto delegato. In tal caso il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo avviene tramite addebito su conto corrente.
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