Contratto di affitto temporaneo

La legge italiana prevede una discreta varietà di contratti di affitto per un immobile ad uso abitativo al fine di riuscire a contemplare le più svariate situazioni e necessità in cui potrebbe venirsi a trovare un possibile affittuario.

Una di queste è il contratto di locazione temporaneo o meglio conosciuto anche con il termine transitorio. La sua stipula prevede che vi sia un accordo tra il proprietario dell’immobile e l’inquilino, per un lasso di tempo molto breve. Tale contratto viene infatti stipulato quando locatore e conduttore (o anche uno solo dei due) hanno la necessità rispettivamente di concedere e prendere in affitto un immobile momentaneamente. La natura transitoria di questo contratto deve essere specificata nel contratto stesso, a cui deve essere allegata idonea documentazione comprovante questa particolare esigenza.

In particolare, per quando riguarda il proprietario dell’immobile, la possibilità di stipulare un contratto di affitto temporaneo è consentita qualora vi sia l’esigenza di vendere l’immobile entro breve tempo, di dover destinare da lì a breve l’immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari o di dover eseguire lavori di edilizia nel giro di poco tempo. E’ inoltre consentita la stipula di tale tipologia di contratto per cause di natura legale legate a separazioni o divorzi.

Per quanto riguarda invece l’affittuario, il contratto di affitto per un breve lasso di tempo è consentito quando questi debba prestare cura o assistenza per sé o per i propri familiari in un luogo diverso dalla propria residenza; qualora possieda un contratto o un trasferimento di lavoro temporaneo; qualora debba effettuare lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile; qualora sia in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato o assegnato.

Il contratto temporaneo o transitorio ha una durata minima di trenta giorni fino ad un massimo di diciotto mesi. I contratti di locazione temporanei possono essere a canone libero oppure a canone concordato, in funzione delle zona in cui è ubicato l’immobile. Nel primo caso locatario ed affittuario concordano senza alcun vincolo l’importo del canone mensile e questo prevede l’obbligo del versamento dell’imposta di registro per un importo pari al 2% del canone. Nel secondo caso, invece, l’importo del canone è standard e viene stabilito da zona a zona secondo gli accordi che sono stati presi da associazioni e organizzazioni in rappresentanza sia dei proprietari degli immobili e sia dei possibili inquilini. Solitamente, nei contratti di affitto standard, questa opzione prevede il pagamento di un canone inferiore e il versamento di un’imposta di registro ridotta, pari all’1,4% del canone. Tuttavia, può essere stabilito un importo maggiore nel caso di contratti di affitto transitori. Le zone che consentono il canone concordato sono quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Palermo, Bari, Catania e Venezia.

Particolare attenzione deve essere fatta quando si stipula un contratto temporaneo in quanto, per essere considerato valido, occorre che su di esso sia ben specificata tale condizione, inoltre il proprietario dovrà provvedere a confermare il tutto con una raccomandata. Inoltre, per i contratti temporanei c’è l’obbligo di versare un deposito cauzionale solitamente pari a due mensilità, estendibile fino ad un importo pari a tre mensilità.

Il contratto di affitto temporaneo può essere rinnovato, ma solo a patto che permanga l’esigenza transitoria. Il rinnovo deve avvenire tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. In caso contrario, il locatore è tenuto ad adottare un contratto di affitto standard della durata di 4+4 anni.

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