Contratto affitto cedolare secca

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che si calcola applicando un’aliquota pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Essa va a sostituire l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti; l’imposta di registro e l’imposta di bollo alla registrazione; l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione; l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto. Per contro, il locatore che opta per il regime della cedolare secca non può aumentare il canone annuo per tutta la durata del contratto, neanche al fine di applicare l’aggiornamento Istat.

Possono esercitare l’opzione della cedolare secca tutte le persone fisiche che vantano un diritto di proprietà, o altro diritto reale di godimento, su un immobile locato adibito ad abitazione. Al contrario, l’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, così come pure non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

Il versamento della cedolare secca va effettuato attraverso il modello F24, in due distinti momenti: l’acconto e il saldo. Il primo deve a sua volta essere versato in due distinte rate se l’importo dovuto supera i 257,52 euro. I codici tributo da utilizzare sono: 1840 per la prima rata dell’acconto; 1841 per la seconda rata dell’acconto o unica soluzione; 1842 per il saldo.

L’opzione della cedolare secca può essere esercitata sia in sede di registrazione del contratto che in un momento successivo. Nel primo caso occorre utilizzare il modello semplificato Siria, a patto che il numero dei locatori e dei conduttori non sia superiore a tre; tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca; si è in presenza di una sola unità abitativa e di un numero di pertinenze non superiore a tre; tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione. Nei casi in cui il modello Siria non può essere utilizzato e nel caso in cui l’opzione venga esercitata in un momento successivo alla registrazione del contratto deve essere utilizzato il modello 69. Nel caso in cui l’opzione venga esercitata dopo la https://www.contrattoaffitto.com/come-farsi-cercare-da-un-uomo-leone,  le imposte di registro e di bollo già versate in fase di registrazione sono dovute e pertanto non sono più rimborsabili.

La durata dell’opzione della cedolare secca coincide con la durata del contratto di affitto, tuttavia il locatore ha la possibilità di revocare l’opzione a partire dall’annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. Anche in caso di revoca, è possibile esercitare nuovamente l’opzione, a partire dall’annualità successiva alla revoca.

In ogni caso, il locatore che sceglie di optare per il regime della cedolare secca, è sempre obbligato a darne comunicazione al conduttore tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Riguardo agli effetti sul reddito del locatore, la normativa attuale prevede che il reddito assoggettato a cedolare secca è escluso dal reddito complessivo e su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni. Tuttavia, il reddito assoggettato a cedolare secca viene compreso nel reddito ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo collegati al reddito del richiedente o del nucleo familiare di appartenenza.

Modelli da scaricare:

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