Box e garage possono essere locati separatamente dalle abitazioni. In tal caso sia la durata del contratto che il canone vengono liberamente concordati dalle parti e la registrazione, con conseguente pagamento dell’imposta di registro, alla pari di quanto già accade per la locazione degli immobili ad uso abitativo, deve essere effettuata solo qualora il contratto abbia una durata superiore a 30 giorni. L’imposta di registro in questo caso è pari al 2% del canone concordato e va ripartita in uguale misura tra il locatore e il conduttore, salvo diverso accordo delle parti. La registrazione del contratto può essere effettuata per via telematica (modalità di registrazione obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno dieci immobili), oppure recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilando il https://www.contrattoaffitto.com/incontri-a-pomezia. Infine, la registrazione del contratto può essere effettuata anche tramite un intermediario autorizzato (professionisti, centri di assistenza fiscale, ecc.) o tramite un soggetto delegato.
Il contratto da utilizzare per la locazione di un garage è molto simile a quello che si utilizza per le altre tipologie di locazioni. Riporta quindi i dati delle parti contraenti, la durata della locazione, l’ammontare del canone annuo, l’eventuale versamento di un deposito cauzionale e il suo ammontare, l’eventuale possibilità o meno del conduttore di sublocare l’immobile e l’eventuale diritto di prelazione del conduttore in caso di vendita dell’unità immobiliare o di nuova locazione. Unica differenza sostanziale rispetto al contratto utilizzato per la locazione di un immobile ad uso abitativo è la necessità di indicare che l’immobile concesso in locazione è adibito ad uso esclusivo di autorimessa.
Anche per quanto riguarda la locazione di box e garage, la normativa vigente prevede che siano a carico del conduttore solo le spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore. Le eventuali spese condominiali sono a carico del conduttore, salvo diverso accordo delle parti.
Il contratto di affitto di box e garage risulta svincolato dalle norme contenute in quelle che sono considerate le due leggi più importanti in materia di locazione, ovvero la legge 431/1998 in materia di locazioni abitative e la legge 392/1978 in materia di locazioni ad uso diverso. Ne deriva quindi che molte caratteristiche del contratto, che per le altre tipologie di locazione vengono stabilite dalla legge, in questo caso sono lasciate alla libera determinazione delle parti. Ad esempio, i contraenti possono stabilire liberamente la durata del contratto di locazione, senza alcun vincolo temporale minimo o massimo, così come pure possono concordare liberamente il canone e la ripartizione di alcune tipologie di spese.
Per il contratto di locazione di box e garage, dal punto di vista normativo, occorre fare riferimento agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Inoltre, nel caso in cui il conduttore non adempia all’obbligo del pagamento del canone, il locatore può agire attraverso l’intimazione di sfratto per morosità, secondo quanto previsto dell’articolo 658 del Codice di procedura civile.
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